Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.E’ costituita in data 10 Giugno 2007 l’Associazione Culturale “COINETICA”, avente sede legale in Strada Vallazza n.6 presso San Pancrazio, Parma. Altre sedi, secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere esclusivamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 2 Durata. La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 3 Scopo e oggetto sociale.Finalità principale dell'associazione è promuovere l’Etica dei linguaggi tra gli individui, le culture ed i saperi, favorendo lo sviluppo della salute e del benessere psichico della persona. I diversi linguaggi e le differenti modalità di comunicazione rappresentano un potenziale enorme per lo sviluppo di stili di vita consapevoli. Partecipando in modo consapevole e responsabile alla costruzione di diverse modalità e consuetudini nell’organizzare i contenuti della mente, si favorisce la crescita di una nuova Etica dei linguaggi e di nuovi legami costruttivi tra individui e culture, facilitando l’incontro con le sfide del nostro tempo. I soci fondatori sono cultori della teoria della complessità, e quindi delle teorie dell’informazione, dei sistemi viventi, del costruttivismo e del costruzionismo sociale. A queste premesse epistemologiche fanno riferimento, ma attraverso queste desiderano anche promuovere e divulgare riforme profonde del pensiero. Le problematiche della comunicazione riguardano non solo le relazioni tra individui di diverse culture, ma anche tra i membri di una stessa società, di una stessa famiglia, tra partner di coppia, tra genitori e figli. Sviluppare l’Etica della comprensione significa approfondire i diversi significati che ogni individuo attribuisce alla propria esistenza. I sistemi sociali di interesse per l’associazione sono quindi la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, le reti informali di cittadini, le reti formali dei servizi rivolti alla persona. E’ stato deciso di chiamare l’Associazione con il nome COINETICA proprio per dare il senso di una molteplicità di significati che ruotano attorno al concetto di “Etica” nell’incontro tra diverse culture. Favorire lo sviluppo di una meta-Etica della conoscenza e della consapevolezza rappresenta per i fondatori dell’Associazione lo scopo principale del loro incontro.
L’Associazione si prefigge i seguenti obiettivi generali :
Percorsi specifici finalizzati alla realizzazione degli obiettivi generali sopradescritti sono:
Ai fini di cui sopra l'associazione potrà promuovere la costituzione di gruppi di lavoro con l'obiettivo di definire progetti di intervento mirati. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 Risorse economiche. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 5 Bilancio o rendiconto. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 6 I soci. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. I soci si distinguono in:
Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. In ogni caso sarà il Consiglio Direttivo a valutarne l’inserimento all’interno dell’Associazione e a pronunciarsi sulle domande di ammissione. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. I soci tutti, esclusi i soci onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annua stabilita dal consiglio direttivo, il mancato versamento della quota associativa per 1 anno comporta il decadimento; comunque i soci non in regola con il versamento della quota associativa annua non potranno partecipare alle attività e non avranno diritto di voto. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 8 Diritti e doveri dei Soci.
Tutti i soci sono obbligati:
Tutti i soci hanno diritto
Art. 9 Organi dell'associazione. Sono organi dell'associazione: L'Assemblea dei Soci; il Comitato Direttivo; il Presidente.
Art. 10 Assemblea. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo, eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento avvenuto, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che comunque dovrà essere programmata ad almeno 24 ore dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
Art. 11 Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato stesso eletto fra i presenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente insieme al vice-Presidente e il Segretario lo ritengano opportuno, o almeno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o tramite email, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo. I verbali di ogni riunione del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
Art. 12 Il Presidente. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente, o in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Su deliberazione del Comitato Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Comitato medesimo.
Art. 13 Dipendenti e Collaboratori. L’associazione può avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Tale rapporto dovrà comunque essere disciplinato dalla legge e dal CCNL di categoria di appartenenza.
Art. 14 Scioglimento. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 Rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
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